È discriminatorio negare l’assegno di cura ad un minore con disabilità gravissima

Redazione 22 Maggio 2025
È discriminatorio negare l’assegno di cura ad un minore con disabilità gravissima

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione VI), in una sentenza destinata a far discutere, ha accolto il ricorso proposto da due genitori di Sant'Arpino in nome e per conto del proprio figlio minore affetto da disabilità gravissima, censurando apertamente i criteri adottati dalla Regione Campania per la concessione dell’assegno di cura. I ricorrenti, avevano impugnato gli atti con cui era stata esclusa la domanda di contributo economico per il figlio, in quanto non inserito nel programma ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), requisito considerato fondamentale dalla normativa regionale per accedere al beneficio.

Ma il TAR, facendo leva su consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha demolito la legittimità di tale interpretazione. Il caso ha visto contrapposti i genitori del minore al Comune di Sant’Arpino (non costituito), al Comune di Aversa, alla ASL di Caserta e alla Regione Campania, tutte rappresentate in giudizio dai rispettivi legali. Con un’articolata motivazione, la sentenza – alla quale l’attuale provvedimento dà seguito in sede di ottemperanza – ha stabilito che il criterio adottato dalla Regione Campania, che privilegia i disabili “gravi” ma in carico all’ADI, rispetto ai disabili “gravissimi” che non necessitano di cure domiciliari, è "intrinsecamente irragionevole, illogico e sproporzionato".

Una posizione, quella del TAR, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 10565 del 6 dicembre 2023), secondo cui: "Il riferimento all’ammissione all’ADI non può costituire un idoneo presupposto per giustificare la priorità assegnata a disabili gravi rispetto a quelli gravissimi che, proprio per le loro specifiche condizioni, non necessitano di ADI ma richiedono assistenza continua da parte della famiglia".

Secondo quanto richiamato dal Collegio giudicante, il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2006 è chiaro nel prevedere che almeno il 40% delle risorse debba essere destinato a persone affette da disabilità gravissima. In tal senso, si legge nella sentenza: "È irragionevole la scelta della Regione Campania che, in contrasto con la normativa nazionale, assegna priorità ai disabili in ADI, anche se non gravissimi, penalizzando soggetti come il minore in causa, affetto da disturbo dello spettro autistico livello 3 (DSM-5), che richiede assistenza continua e vigilanza h24".

Un criterio definito dal TAR come "discriminatorio" e in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela dei soggetti più deboli. A fronte della sentenza già emessa nel maggio 2024, le Amministrazioni coinvolte non hanno dato esecuzione al giudicato. Di qui il nuovo ricorso per ottemperanza, con il quale i genitori hanno lamentato l’inerzia della Pubblica Amministrazione, colpevole di non aver rivalutato la domanda “ora per allora” sulla base dei criteri corretti. Il TAR, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025, ha accolto anche questo ricorso, ritenendo fondata la doglianza per violazione del giudicato. Il Collegio ha stigmatizzato l’atteggiamento delle amministrazioni resistenti, che – nonostante una sentenza chiarissima – non hanno rimosso gli atti viziati né avviato un nuovo esame della domanda.

La sentenza, con effetto immediato, impone ora alle amministrazioni coinvolte di rivalutare la posizione del minore disabile, alla luce dei principi stabiliti, e di procedere con l’erogazione dell’assegno di cura.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania l’avv. Paolo Colombo dichiara: “L’impatto di questa sentenza va oltre il singolo caso: con questo verdetto, si apre un fronte importante a favore di tutte le famiglie con figli in condizioni simili, che si sono viste negate le provvidenze economiche per meri criteri formali e illogici. Occorre sempre rispettare i diritti e la dignità delle persone con disabilità e confrontarsi con le relative famiglie ed associazioni”.

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