La Cartella è Nulla senza la riproduzione dell'avviso di pagamento: importante sentenza di Difesa Consumatori e Contribuenti al Giudice d'Appello Tributario
Redazione 24 Luglio 2025
Senza la riproduzione dell'avviso di pagamento la cartella esattoriale è illegittima, e va annullata, “non fosse altro perchè non consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria azionata”. E' l'importante sentenza ottenuta dall'avv. Cristiano Ceriello, legale di Difesa Consumatori e Contribuenti e partner dello Studio Libutti e Trotta, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, massimo organo di merito come Giudice d'Appello, con la recente sentenza n.ro 3975/2025.
In sostanza se manca la riproduzione dell'avviso di pagamento la successiva cartella non risulta giustificata, né sufficientemente motivata per consentirne al contribuente la comprensione della pretesa, e va annullata. Anzi Concessionario ed Ente vengono anche condannati alla spese.
Come riporta l'avv. Ceriello è un principio importante perchè viene dal massimo organo Giudiziario di Merito, quello del Giudice dell'appello perchè la cartella non può sanare vizi di procedura, né provare a motivare la riscossione se manca l'avviso di pagamento precedente. Tante sono le cartelle e atti di riscossione, anche di pignoramento, per cui non viene provata la riproduzione dell'avviso di pagamento, che spesso il Concessionario prova a giustificare solo in corso di causa, per tutti questi atti si apre la strada dell'annullamento per la salvezza delle tasche dei contribuenti che, come ricorda sempre l'avv. Ceriello, devono ricordare che per opporsi ci sono termini perentori (20, 30, 40 o 60 a seconda della natura degli atti) superati i quali spesso ci si trova a pagare quanto non dovuto.
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