E’ POSSIBILE PRELEVARE UTILI DA UNA SOC.COOP A R.L. SENZA PAGARE IL 26% DI TASSE ?

Giuseppe Montuori* 25 Agosto 2026
E’ POSSIBILE PRELEVARE UTILI DA UNA SOC.COOP A R.L. SENZA PAGARE IL 26% DI TASSE ?

Come prelevare danaro liquido da una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Soc. Coop. a r.l.), evitando la tassazione del 26% (ritenuta secca), prevista per i dividendi. Innanzitutto è indispensabile utilizzare strumenti di prelevamento alternativi, legati al rapporto mutualistico o lavorativo (il primo è il legame associativo, vale a dire lo scopo di fornire ai rispettivi soci le migliori condizioni; il secondo è il contratto di lavoro che serve a realizzare quella finalità tramite l'attività pratica del socio - orario, stipendio, ecc.), facendo figurare il prelievo non come  "distribuzione di utili", bensì come "costo deducibile" per la società cooperativa. Come è noto, quest’ultima, soggiace a rigide prescrizioni normative in materia di distribuzione degli utili tradizionali (avanzo di gestione), in linea di massima limitati o addirittura vietati per legge.

Di seguito, le principali procedure consentite dalla legge, impiegate nella pianificazione fiscale delle cooperative:

L'erogazione dei Ristorni

Il ristorno (art. 2545-sexies del codice civile), è stato introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, esso rappresenta lo strumento per eccellenza usato dalle cooperative. Non è una distribuzione di utili, ma una sorta di rimborso al socio del vantaggio mutualistico derivante dagli scambi con la cooperativa (beni e servizi forniti al socio a condizioni vantaggiose). Essi si distinguono in “Ristorni a capitale”, i quali scontano una tassazione agevolata e richiedono, tra l’altro, una previsione statutaria. Se i ristorni vengono attribuiti tramite aumento del capitale sociale, è possibile optare per una ritenuta agevolata del 12,50% e, per i primi 5.000 euro, la tassazione scende all’1%. L’altra categoria di Ristorni, sono quelli “in busta paga” e, nelle cooperative di lavoro, possono essere erogati come integrazione della retribuzione. Scontano la tassazione ordinaria IRPEF del socio, ma sono interamente deducibili dal reddito della cooperativa, azzerando IRES e IRAP a livello societario.

 Compenso Amministratore e TFM

Se il socio ricopre anche una carica nel Consiglio di Amministrazione (CdA), si possono pianificare flussi monetari alternativi, ad esempio un “Compenso periodico” tassato in base all’aliquota IRPEF sul socio, è comunque un costo deducibile per la cooperativa; NO ritenuta del 26%. Quindi  il “TFM” (Trattamento di Fine Mandato), trattasi di un accantonamento annuale che la cooperativa deduce per competenza (scaricare un costo nell'anno in cui esso matura economicamente a prescindere dal pagamento). Al momento della cessazione della carica, il socio beneficia della tassazione separata, storicamente molto più vantaggiosa dell'aliquota marginale IRPEF o del 26% fisso.

Royalties su Marchi Registrati o Brevetti

Se il socio possiede un marchio registrato (o un brevetto) e lo concede in licenza d'uso alla cooperativa, quest’ultima paga un canone (royalty) al socio, questo canone è un costo deducibile per la società e, in capo al socio persona fisica, il reddito scaturito dall’utilizzo del “diritto d'autore”, gode di una deduzione forfettaria dei costi pari al 25% o 40% (a seconda dell'età), tagliando di parecchio l'IRPEF netta da pagare e azzerando i contributi INPS.

 Rimborsi Spese e Indennità di Trasferta

Per i soci che svolgono attività operativa fuori dal comune della sede legale, è possibile erogare rimborsi spese documentati (analitici), ovvero indennità di trasferta forfettarie, completamente esenti da tasse e contributi per il socio fino a 46,48 € al giorno (per trasferte in Italia) ed esenti da IRES per la cooperativa.

 Piani di Welfare Aziendale

Fornire benefici non monetari ai soci-lavoratori tramite rimborsi per spese scolastiche dei figli, fondi sanitari integrativi, previdenza complementare o buoni spesa. Questi strumenti sono totalmente esenti da tassazione sia per chi li riceve sia per la cooperativa, fino ai tetti previsti dai fringe benefit dell'anno in corso.

Ciò detto, alla regola generale summenzionata, va ad aggiungersi, per il 2026,  una novità apportata dall’art. 1 comma 9 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026), con la quale è stata introdotta una aliquota agevolata dell’1% (imposta sostitutiva dell'IRPEF) per i ristorni distribuiti dalle Cooperative, entro il limite massimo  di euro 5.000, sia per il  2026 che per il 2027. Il citato comma 9, consente una tassazione  più favorevole (1%), oltre che dei premi di risultato legati agli incrementi di produttività, anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, a condizione però di essere un lavoratore dipendente del settore privato ed indifferentemente avere un contratto a tempo determinato o indeterminato; aver percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato (lordo) non superiore ad euro 80.000,00; l’agevolazione si applica solo sui primi 5.000,00 euro (annui) di partecipazione agli utili, la somma non va ad incrementare il reddito IRPEF ordinario del socio, ma sconta l’imposta sostitutiva del'1%, trattenuta direttamente dalla cooperativa (sostituto d'imposta), sempre che, ai sensi dell’art. 2545 sexies del codice civile, siano previsti nell’atto costitutivo e siano proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.  Considerato inoltre che la norma fa riferimento ai prestatori di lavoro, ne consegue che  il beneficio in argomento, si applica in modo esclusivo alle cooperative di produzione e lavoro e, in particolare, ai ristorni distribuiti ai soci lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 284/2023, in riferimento alla circolare del 9 aprile 2008, n. 35/E, ha chiarito che i ristorni sono uno strumento previsto dalla normativa per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dall’intrattenere dei rapporti di lavoro con la stessa cooperativa.   Per notizia, è bene ricordare che, una parte dell'utile netto di una cooperativa, per legge, deve confluire a riserva legale (almeno il 30%) e ai fondi mutualistici (3%) e non è distribuibile ai soci.

* (Dottore in Scienze della Pubblica Amministrazione)

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