Modello 730: le novità per il 2023

Giuseppe Montuori * 12 Maggio 2023
Modello 730: le novità per il 2023

Modello 730/2023

A far data dal 2 maggio è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate la versione precompilata del modello 730/2023 relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2022, mentre da giovedì 11 maggio è possibile accettare il modello, modificarlo e inviarlo. Tuttavia, i contribuenti possono optare per il modello ordinario e, comunque, devono trasmettere la dichiarazione dei redditi coloro i quali nel periodo d’imposta 2022 hanno realizzato redditi e, non rientrano, nella casistica dei soggetti esonerati, così come riportato nelle istruzioni per la compilazione a cura dall’Agenzia delle Entrate, consultabili sul portale “agenziaentrate.gov.itdichiarazioni – 730/2023

In aggiunta alla possibilità di inviare autonomamente la propria dichiarazione, avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia Entrate, è possibile altresì avvalersi:

  • del proprio sostituto d’imposta (sia esso ente pensionistico che datore di lavoro);
  • di un Centro di Assistenza Fiscale (caf);
  • di un professionista abilitato,

avendo cura di consegnare apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.  La trasmissione della dichiarazione dei redditi, a prescindere dalle modalità e modello utilizzato, rappresenta il culmine del rapporto Fisco/contribuente.

Ciò detto, appare opportuno ribadire che, quest’ultimo documento, è il mezzo attraverso il quale il cittadino/contribuente, dialoga col Fisco al quale porta a conoscenza tutti i redditi realizzati/percepiti nel 2022 e, sui quali, viene calcolata l’Irpef lorda dovuta, dalla quale vengono sottratte le detrazioni d’imposta spettanti.

A questo punto possono verificarsi due ipotesi:

  • l’Irpef netta è inferiore a quanto già trattenuto al soggetto nel corso del periodo d’imposta (conguaglio 730 a credito);
  • l’Irpef netta effettivamente a carico del contribuente è superiore a quanto già trattenuto (conguaglio 730 a debito).

In tale ultima ipotesi il soggetto deve versare all’Erario a mezzo mod.F24, ovvero a mezzo di una trattenuta in busta paga o nel cedolino della pensione, le imposte a suo carico. Diversamente, in caso di conguaglio a credito il contribuente ha diritto a ricevere un rimborso in busta paga pari alle imposte pagate in eccesso.

Nel caso di un dipendente di un’azienda, il rimborso del credito risultante dal mod. 730 può essere erogato direttamente dal datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta.

Ad ogni modo il lavoratore dipendente può scegliere altresì di essere rimborsato direttamente dall’Agenzia dell’Entrate e, quindi, senza sostituto d’imposta.

Quest’ultima soluzione, è preferibile da parte del dipendente qualora l’azienda in cui lavora, versa in cattive acque oppure il lavoratore non sia sicuro di continuare a lavorare in quella azienda.

Per i disoccupati ovviamente è obbligatoria questa soluzione.

Per i pensionati, invece, il rimborso avviene direttamente dall’INPS.

Ciò detto, se il modello 730 viene presentato entro:

  • il 30 giugno, il rimborso viene effettuato nel mese di luglio;
  • il 31 luglio, il rimborso viene effettuato nel mese di agosto;
  • agosto, il rimborso viene effettuato nel mese di settembre;
  • il 2 ottobre (la scadenza naturale è sabato 30 settembre 2023 ma, in questo caso viene spostata al primo giorno utile non festivo, vale a dire lunedì 2 ottobre 2023), il rimborso viene effettuato nel mese di ottobre.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può effettuare controlli preventivi sui rimborsi per il modello 730/2023 principalmente laddove la dichiarazione presenta delle modifiche rispetto a quella precompilata e, comunque, in presenza di elementi di incoerenza, vale a dire elementi dai quali scaturisce un rimborso di importo superiore a 4 mila euro. I controlli preventivi scattano automaticamente o tramite verifica della documentazione giustificative, entro quattro mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione, cioè 30 settembre 2023.

* (Dottore in Scienze della Pubblica Amministrazione)

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