Prescrizione dei debiti: quando non è più obbligatorio pagarli

Marco Montuori * 29 Aprile 2025
Prescrizione dei debiti: quando non è più obbligatorio pagarli

È bene sapere che un eventuale debito non preteso nel giro di un determinato lasso temporale, perde la sua efficacia, vale a dire cessa di essere incassabile e, in diritto civile, questo principio, prende il nome di “prescrizione”. Trattasi di un istituto giuridico che comporta la cessazione di una pretesa, laddove non esercitata entro il termine stabilito dalla normativa in vigore, in poche parole essa (prescrizione) consente al debitore di non aver (più) alcun obbligo nei confronti del creditore.

I termini per la prescrizione variano in base alla tipologia del diritto e vanno dai dieci ai cinque anni, trascorsi i quali, il debito si ritiene estinto, salvo che la prescrizione non sia stata interrotta da appositi atti, quali ad esempio l'esercizio del diritto o l'ammissione di una domanda giudiziaria. Per opportuna conoscenza, è bene sapere che, pur essendo due istituti giuridici che comportano la perdita di un diritto, è giusto non confondere la prescrizione con la decadenza, solo apparentemente simili.

Infatti mentre la prima (detta anche prescrizione estintiva), afferisce alla perdita di un diritto già acquisito ma, l'inerzia del titolare ne sancisce la perdita. La seconda (decadenza), non consente l'acquisto di un diritto, ovvero la perdita della possibilità di esercitare un potere entro un certo lasso di tempo, come ad es. il licenziamento che, deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni. In sintesi, nella prescrizione, si perde un diritto già acquisito, mentre nella decadenza, si perde la possibilità di esercitarlo e, quindi, acquisirlo.

Ad ogni modo vale la pena soggiungere che, una volta trascorso il termine utile per l’esigibilità, il debito si considera estinto, tuttavia la prescrizione non estingue automaticamente il debito, infatti grava sul debitore l’onere di fornire dati e/o notizie necessarie a poter considerare l’obbligazione oramai cessata, causa il periodo temporale trascorso.  Veniamo al dunque, ricordando che la prescrizione ordinaria, per intenderci quella relativa ai debiti non rientranti in particolari categorie, ha una durata decennale (es. mutui, prestiti personali, …).

Ciò detto, se nel corso del decennio il creditore non pone in essere alcuna azione finalizzata alla riscossione del credito, in tal caso l’obbligazione creditizia cessa la sua efficacia. Tuttavia, ci sono altri debiti la cui prescrizione differisce da quelli testé enunciati come ad esempio le bollette di luce, gas e acqua, le spese condominiali, i canoni di locazione, multe stradali, i tributi locali, ecc. Per quest’ultime fattispecie, il diritto alla riscossione, si estingue in cinque anni, sempreché il titolare del credito, non si faccia vivo per l’intera durata dell’obbligazione creditizia (quinquennio), è ovvio che eventuali solleciti, interrompono il periodo prescrittivo, annullando i termini innanzi citati.

Esistono tuttavia situazioni i cui termini per l’esercizio del diritto alla riscossione si estinguono in un arco temporale più breve, come il risarcimento per danni cagionati da un incidente stradale, in quest’ultimo caso, trascorsi 24 mesi, la richiesta di risarcimento non potrà più essere avanzata. In conclusione, è opportuno ricordare che la prescrizione non opera autonomamente ma, per contestare la non esigibilità di un debito, occorre sempre dimostrare che i termini per la pretesa, sono spirati.

* Avvocato (Giurista d'Impresa)

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